Sessanta miliardi di euro di prestito forzoso a carico degli italiani?

Politica

Illustre Ministro della Giustizia,
come cittadino, come notaio e come docente universitario di diritto, sento il dovere di segnalarLe una iniziativa legislativa palesemente incostituzionale: Proposta di modifica n. 3.122 al DDL n. 1120, (testo 2) a firma dei Senatori FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=00727323&idoggetto=00748715&parse=si&stampa=si&toc=no
L’emendamento, approvato al Senato, prevede un prestito forzoso a favore dello stato, su poco meno di 500.000 compravendite immobiliari, all’anno, il cui valore medio in Italia è di circa di € 120.000 (dati ISTAT e Agenzia del Territorio). Si tratta dunque di un prestito forzoso di € 60.000.000.000 (sessanta miliardi di euro) l’anno, che colpisce nel 95% dei casi cittadini medi. Non si può definire altrimenti l’obbligo di versare l’intero prezzo sul conto corrente dedicato del notaio rogante, in attesa dell’effettuazione degli adempimenti conseguenti all’atto notarile di compravendita, mentre “gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 15-sexies”.
L’articolo 42 terzo comma della Costituzione recita: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.” Poiché la finalità di protezione dell’acquirente è già tutelata mediante la possibilità di trascrivere il preliminare, non vi è nessun nesso fra il prelievo forzoso degli interessi e la tutela dell’acquirente. Gli addotti motivi di interesse generale sono: innanzitutto di fatto non sussistenti e, in secondo luogo, comunque inadeguati a giustificare un esproprio senza indennizzo.
Se si volesse configurare la norma come una nuova tassa a carico del cittadino, ciò sarebbe innanzitutto politicamente incoerente con la promessa del Governo di cui Lei è Ministro, di non aumentare la pressione fiscale, in secondo luogo anche incostituzionale: una “patrimoniale” del 100% sugli interessi del prezzo depositato dal compratore viola il principio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).
Segnalo la cosa, in quanto nel fiume di emendamenti presentati alla legge di stabilità questo, nel suo apparente tecnicismo, potrebbe non apparire per quello che è, ossia una nuova forma di pesante, illegittimo prelievo fiscale che crea un ulteriore fossato fra il cittadino e l’acquisto della casa, che andrebbe ad aggiungersi alla estrema difficoltà di ottenere credito (le banche hanno raddoppiato l’acquisto di titoli del debito pubblico e fortemente ridotto il credito alle famiglie ed alle imprese), deprimendo ulteriormente un mercato che negli ultimi cinque anni è calato di circa il 50%.
Mentre per le strade d’Italia si manifesta il disagio sociale e forme di disobbedienza civile persino fra le Forze dell’Ordine, duole constatare che l’emendamento in oggetto ha trovato appoggio ampio fra le forze politiche rappresentate al Senato (persino di un possibile candidato alla Presidenza della Repubblica). Se non si trattasse di una iniziativa individuale dei tre Senatori firmatari, significherebbe che ampia parte delle forze politiche presenti in Senato, supporta questo tipo di prelievo fiscale, nuovo in Italia e tristemente noto solo in ordinamenti giuridici che hanno visto lo stato rinnegare il proprio debito pubblico (ad esempio l’Argentina).
Signor Ministro, si tratta di un prelievo fiscale occulto, in palese contrasto con lo statuto del contribuente (una legge dello Stato: Legge 27 luglio 2000 n. 212) e dal gettito modesto (agli attuali tassi di interesse sui mutui ipotecari sarebbero circa € 15 milioni all’anno, se i tempi di trascrizione degli atti restassero immutati, ma potrebbe lievitare a oltre € 200 milioni, nel caso che le procedure di gestione delle somme in deposito risultassero particolarmente farraginose, creando dunque un premio tributario a favore dello Stato, in caso di peggioramento dell’efficienza dei trasferimenti immobiliari).
Qualora si volesse in questi tempi difficili davvero aiutare gli Italiani ad acquistare casa senza rischi inutili, occorrerebbe prevedere che i preliminari di compravendita aventi forma notarile, possono essere registrati e trascritti in esenzione dal bollo e con il pagamento di una o due imposte fisse (€ 168,00).
Ciò garantirebbe banche ed acquirenti rendendo le transazioni immobiliari più sicure, senza alcun costo per lo Stato, che a fronte di una riduzione della pressione fiscale sui contratti preliminari registrati, vedrebbe aumentare notevolmente il loro numero, eliminando ogni residuo incentivo all’evasione fiscale su detti contratti.
Certo della Sua attenzione, La saluto con osservanza, Riccardo Genghini, Notaio in Milano.
NOTE AL TESTO DELLA LETTERA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA:

(1) http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=00727323&idoggetto=00748715&parse=si&stampa=si&toc=no

Proposta di modifica n. 3.122 al DDL n. 1120
3.122 (testo 2)FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO
APPROVATO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

15-quater. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui comma 15-bis costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-quinquies. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 15-sexies.

15-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 15-bis a 15-quinquies anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati».
(2) Novità introdotta dall’art.3, primo comma del D.l. 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n.30, che ha inserito nel codice civile l’art. 2645-bis.

Pubblicata: martedì 10 dicembre 2013
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