La firma digitale, il suo uso e i cambiamenti che verranno

Digital New Deal

Affinché una nuova tecnologia sia utilizzata appieno e sia disegnata e implementata in modo da esprimere tutto il suo potenziale, occorre almeno qualche decennio. Ad esempio, le prime automobili erano disegnate come delle carrozze con i cavalli, solo che al posto dei cavalli avevano il motore e al posto del cocchiere un autista (di solito un ex stalliere, che puzzava di cavallo, per cui era meglio tenerlo fuori dell’abitacolo, esattamente come nelle carrozze).
Se il design dell’automobile non avesse avuto un’evoluzione, l’auto sarebbe rimasta (come i motoscafi e gli aerei) un oggetto utilizzato esclusivamente da una piccola minoranza. Il successo industriale e sociale dell’automobile è anche il successo di una concezione e di un disegno industriale che hanno reso l’automobile un oggetto che tutti potevano e volevano avere: il pickup roadster della ford (1915) riprodotto qui sotto è stata la prima automobile di massa. Il SUV è andato “forte” sin dall’origine dell’industria automobilistica !
Oggi la firma digitale e la firma grafometrica, vengono usate per firmare documenti informatici che si presentano ad un sottoscrittore come se si trovassero nello stesso luogo in cui si trova il sottoscrittore. A volte è effettivamente così, a volte, invece, i documenti si trovano su un server che potrebbe essere in un’altra stanza o persino in una località distante.
Tuttavia, oggi non ha più nessuna rilevanza dove si trovi il sottoscrittore e dove si trova il documento informatico da sottoscrivere. Ciononostante gli unici processi di firma digitale effettivamente usati, si presentano al sottoscrittore come processi in cui si firma qualcosa che si ha “davanti”. In questo proseguono una prassi millenaria, secondo la quale il documento e il sottoscrittore dovevano trovarsi nello stesso luogo in un preciso determinano momento, al fine di rendere possibile la sottoscrizione! Insomma la firma digitale oggi è ancora in una fase embrionale, come l’automobile a forma di carrozza, idonea ad un uso puramente marginale/elitario.
Il fatto è che la firma digitale, invece, servirebbe proprio a firmare cose lontane. Per firmare documenti che sono presenti nel medesimo luogo in cui si trova il sottoscrittore, la penna e la carta funzionano benissimo, anzi meglio della firma digitale: per firmare un foglio ci vogliono tre secondi; per apporre una firma digitale (e verificarla, come richiesto per essere certi della sua validità tecnica) occorrono non meno di 5 minuti, se tutto va bene. Per cui a meno che non si debbano mettere decine/centinaia di firme, la penna e la carta sono 100 volte più efficienti !
È una assurdità postulare che la legge richieda che il documento informatico, le parti e il notaio siano compresenti in una medesimo luogo fisico (posto che tale compresenza è del tutto inutile): si tratta di una affermazione che nega in radice ogni possibile utilità alla firma digitale davanti al notaio, trasformandola in un gadget tecnologico inutile e complesso, che affievolisce (a causa della sua complessità) la certezza giuridica, invece di aumentarla. Il rito della firma alla presenza del notaio si è perfezionato nei secoli, come un rito in cui il notaio controlla le parti e le parti (ed i testimoni) controllano il notaio. Tutto ciò non funziona affatto, nel caso della firma digitale, perché le parti che si avvalgono del notaio sono in una condizione fisica e tecnica analoga a quella del cieco (che non può vedere il documento da firmare), per cui non possono realmente controllare l’operato del notaio.
Conseguentemente, l’atto notarile informatico, del XXI secolo è un atto telematico che:

  1. richiede sempre la presenza dei testimoni (o di un sistema informatico che opera come testimone), in quanto nessuno è in grado di controllare i processi informatici a parte il notaio stesso;
  2. non richiede affatto che il notaio e le parti si trovano nello stesso luogo, dato che la compresenza spazio-temporale richiesta dalla legge notarile per svolgere la funzione notarile viene ricreata nel cyberspazio dall’infrastruttura di firma che opera sotto l’esclusivo controllo del notaio, a prescindere da dove si trovano le parti.

La legge notarile del 1913 all’articolo 71 prevede gli atti conclusi a distanza mediante il telefono e il telegrafo. Il notaio del XXI secolo (secondo la lucida visione del legislatore italiano di un secolo fa) è il soggetto che più di ogni altro ha le competenze giuridiche, tecnologiche e la fiducia sociale per trasformare una telefonata, uno scambio dati, una interazione fra una persona e un sito web in una prova irrefutabile di ciò che è accaduto, sia mediante l’atto a forma notarile, sia mediante altre forme probatorie più snelle ed economiche.
La missione sociale del notaio è di portare la certezza del diritto dove non c’é. Come ha fatto per mille anni garantendo l’accesso alla proprietà immobiliare e la certezza della proprietà delle aziende, che sono alla base della ricchezza del mondo occidentale in generale e, in particolare, dell’Italia che nei 100 anni fra il 1880 a il 1980 è risalita nella classifica mondiale da paese semi-povero (circa settantesimo posto, con un reddito pro capite pari a ¼ di quello degli inglesi) ad uno dei sette paesi più ricchi del mondo, alla pari con l’Inghilterra.
Oggi la nuova frontiera della funzione notarile è di essere al fianco del cittadino là dove è più aggredibile ed indifeso: nelle transazioni on-line.
Basta bolli, imposte di registro e formalismi borbonici che lo stato italiano ha imposto sugli atti notarili, rendendoli antieconomici! Oggi su ogni atto notarile lo stato preleva in media 2.700 euro [1]. Il notaio telematico oggi può dare alle transazioni telematiche, perfino alle telefonate il medesimo valore probatorio dell’atto notarile, che non ammette prova contraria. Qualora ciò avvenga certificando e dando data certa ai contratti a distanza (o per corrispondenza) si estenderà ad ogni forma di negozio giuridico la tutela preventiva del notaio, che ha come effetto la riduzione di almeno il 95% dei rischi legali e del contenzioso [2]. L’utilizzo del notaio nella contrattazione a distanza, dunque, potrebbe portare ad una significativa riduzione del numero delle cause, nell’ordine di almeno un milione l’anno, con un risparmio per la collettività pari ad almeno 5 miliardi di euro l’anno, semplificando il procedimento di formazione del contratto: basta una telefonata o una stretta di mano virtuale on-line ! Purché sotto l’occhio vigile e imparziale del notaio: il giudice di legalità preventiva, che ciascuno può scegliersi per mettere in sicurezza le sue transazioni telematiche! Trattandosi di contratti informatici, essi non sarebbero soggetti al momento della loro formazione né all’imposta di registro, né a quella di bollo.
Nell’ambito di procedure automatizzate on-line, il costo del notaio potrebbe scendere ben al di sotto dell’1% del valore della transazione. Forse addirittura sotto lo 0,01%, per cui non avvalersene significa aumentare del 95% il rischio legale, per risparmiare meno del costo di un caffè al bar!
Ad esempio, grazie al Notaio telematico:

  • si possono usare on-line tecniche di anonimizzazione che consentono agli utilizzatori di Internet di visitare siti commerciali, senza sacrificare il proprio diritto alla privacy e fornendo al tempo stesso ai siti la certezza di interagire con persone reali, con potenziali clienti esi posson non con hacker o bot;
  • si può concludere per corrispondenza contratti aventi data e contenuto certi, anche se privi di autentica notarile;
  • si può procedere alla registrazione telematica di atti privati, soggetti a registrazione in termine fisso;
  • si può emettere fatture elettroniche verso la PA e verso le aziende che lo richiedono;
  • si possono conservare documenti firmati digitalmente con le relative verifiche di firma, per assicurare la validità nel tempo di contratti informatici;
  • si può trasformare una transazione telematica in un formato sicuro, che certifica il contenuto dell’interazione fra due soggetti (persone fisiche o giuridiche): sia telefonate (VoIP), sia transazioni con siti web (HTML), sia trasferimenti di files (FTP o HTML), sia messaggi di posta elettronica (SMIME e altri protocolli mail aperti).

[1] Secondo l’ISTAT il gettito dell’imposta di bollo e di registro è di oltre 10 miliardi, e si stipulano circa 2 milioni di atti notarili, che rappresentano circa il 50% del gettito dell’imposta di bollo e di registro.
[2] Il contenzioso sugli atti notarili é di circa 1:10.000 e rappresenta dunque lo 0,003% del contenzioso civile totale.

Pubblicata: martedì 28 aprile 2015
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